Il Ministero della Salute ha emesso una serie di utili normative in riferimento all’uso e alle linee guida degli integratori.
Gli integratori alimentari sono: “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”
L’impiego di vitamine e minerali negli integratori e la loro aggiunta agli alimenti, con le relative fonti, è attualmente disciplinato dal regolamento (CE) 1170/2009 del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE e il regolamento (CE) 1925/2006 “per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunte agli alimenti, compresi gli integratori alimentari”
Le linee guida ministeriali (LGM) contengono disposizioni applicabili agli integratori alimentari per aspetti non armonizzati a livello europeo, come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 169/2004: “Apporto di vitamine, minerali e altre sostanze”, e sono strutturate nelle seguenti sezioni:
• Vitamine e minerali, dove sono riportati i livelli massimi di apporto consentiti
• Probiotici e prebiotici, dove sono riportate specifiche disposizioni per tali sostanze ad effetto “fisiologico”
• Altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, dove sono riportate varie disposizioni per altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, diverse dai botanicals
Per gli integratori presentati come coadiuvanti di diete ipocaloriche, tali prodotti devono risultare conformi a quanto rappresentato nell’appendice (A) 1.
Dato che a tutt’oggi non è prevista l’armonizzazione dell’impiego delle sostanze diverse da vitamine e minerali, l’impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli integratori è stato disciplinato sul piano normativo dal DM 9 luglio 2012, come modificato nell’allegato 1 dal decreto 27 marzo 2014, riportato nella sezione “Sostanze e preparati vegetali”.
Quanto previsto dalle linee guida per sostanze diverse da vitamine, minerali e botanicals si applica nelle more della revisione della materia, per pervenire alla predisposizione e all’adozione di un atto normativo analogo a quello dei botanicals.
E’ importante sottolineare che una sostanza, per poter essere usata in un integratore alimentare, deve aver fatto registrare in ambito UE un pregresso consumo significativo come prova di sicurezza. Se non ricorre tale condizione, la sostanza si configura come un nuovo ingrediente o un nuovo prodotto alimentare (“novel food”) ai sensi del regolamento (CE) 258/97 e, pertanto, un eventuale impiego anche nel solo settore degli integratori richiede una preventiva autorizzazione a livello europeo.
Inoltre, se il pregresso consumo è avvenuto con i soli integratori, l’aggiunta della sostanza agli alimenti porta comunque ad applicare a questi ultimi il regolamento (CE) 258/97 per rivalutare i livelli di esposizione dei consumatori in considerazione dell’aumento delle fonti alimentari disponibili della sostanza in questione.
Ecco dove trovare il registro nazionale.